Smart working: contratto di lavoro agile

Smart working: contratto di lavoro agile

10 settembre 2018

l Jobs Act del lavoro autonomo [1] ha introdotto ufficialmente, nel nostro ordinamento, il lavoro agile, o smart working: non si tratta di un diverso tipo di contratto di lavoro, ma di una modalità particolare di svolgimento dell’attività lavorativa. La modalità di svolgimento del rapporto prevede l’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita con un accordo tra il dipendente ed il datore di lavoro. Il lavoro agile è finalizzato ad aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, a favorire la crescita della sua produttività. Per prevenire il rischio di abusi, è stato recentemente previsto l’obbligo di inviare gli accordi di smart working al ministero del Lavoro: è dunque molto importante redigere il contratto di lavoro agile in modo corretto, per evitare qualsiasi contestazione. Facciamo dunque il punto della situazione sullo smart working, contratto di lavoro agile: come funziona, quali sono le regole per azienda e lavoratore, che cosa deve essere indicato negli accordi, come devono essere trasmessi gli accordi.

Che cos’è lo smart working?

Lo smart working, o lavoro agile, è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in cui l’attività è svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Questa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro è definita in un accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.

La definizione di smart working, contenuta nel Jobs Act del lavoro autonomo, sottolinea l’importanza della flessibilità organizzativa, della volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individale e dell’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Quali rapporti di lavoro possono essere svolti in smart working?

Il lavoro agile può essere applicato a diverse tipologie di contratti di lavoro: dal part time al contratto a termine, dal contratto di somministrazione all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

Il lavoratore è obbligato ad accettare lo smart working?

La modalità di lavoro agile costituisce una scelta volontaria: se il datore di lavoro propone lo smart working, il dipendente è libero di non accettare.

Ci sono limiti di orario nello smart working?

Nonostante le modalità di svolgimento dell’attività siano più elastiche, nel lavoro agile vi sono comunque dei limiti in merito all’orario di lavoro. In particolare, bisogna rispettare i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale che derivano dalla legge e dai contratti collettivi, validi per la generalità dei lavoratori.

A tal fine, nel contratto di smart working bisogna individuare i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Qual è il trattamento dei lavoratori in smart working?

Chi svolge la prestazione in modalità di lavoro agile non deve essere discriminato in termini di compenso: in altre parole, ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

I lavoratori in smart working hanno diritto alla formazione?

Alla pari dei dipendenti che svolgono la propria attività in azienda, anche il lavoratore “agile” ha diritto, se sussistono appositi accordi, all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Il datore di lavoro può controllare il lavoratore in smart working?

Pur avendo una maggiore libertà, il dipendente in modalità di lavoro agile è comunque vincolato al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Ovviamente, l’esercizio del potere disciplinare e di controllo a distanza presenta delle particolarità: per questo motivo, le modalità di esercizio di queste prerogative da parte del datore di lavoro devono essere disciplinate nell’accordo relativo allo svolgimento del lavoro agile.

Le modalità di controllo a distanza devono comunque rispettare le previsioni dello Statuto dei lavoratori [2]: la prestazione deve essere esercitata senza controlli occulti, continuativi e pervasivi, stante il diritto di sorveglianza del datore di lavoro per verificarne l’esatto adempimento.

È poi necessario che siano specificamente individuati i comportamenti, connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza valgono per lo smart working?

Secondo il Jobs act autonomi, nonostante il lavoro agile non sia svolto in locali aziendali, il datore di lavoro è comunque responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività.

Nel dettaglio, il datore deve garantire la salute e la sicurezza di chi svolge la prestazione in modalità agile: per questo, deve consegnare al lavoratore e all’Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ovviamente, la consegna dell’informativa non è da sola sufficiente per garantire salute e sicurezza, in quanto è necessario che il datore effettui delle verifiche periodiche per controllare lo stato dei luoghi, lo stato di manutenzione delle apparecchiature, la presenza di eventuali rischi, etc. Per saperne di più: Tutti gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Ad ogni modo, anche il lavoratore agile è parte attiva negli adempimenti relativi alla sicurezza: questi deve, difatti, cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione a distanza.

Il lavoratore in smart working va assicurato contro gli infortuni?

Il lavoratore agile, alla pari degli altri lavoratori, deve essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali.

In particolare, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Inoltre, l’assicurazione copre il lavoratore agile anche per gli infortuni “in itinere”: si tratta degli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoro agile, difatti, può non essere svolto all’interno dell’abitazione del lavoratore, ma in un luogo diverso, se la sua scelta:

  • è legata ad esigenze connesse alla prestazione lavorativa;
  • è legata alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative;
  • risponde a criteri di ragionevolezza.

Che cosa deve contenere il contratto di lavoro agile?

Il contratto che definisce le modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo deve:

  • disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • stabilire le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • disporre gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • individuare i tempi di riposo del lavoratore;
  • individuare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Lo smart working ha una scadenza?

La modalità di lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato: in quest’ultimo caso, è sempre possibile che datore o lavoratore cambino idea e decidano di ritornare alle modalità di lavoro ordinarie, ma il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni (90 giorni se il lavoratore è disabile). Il preavviso può non essere rispettato in presenza di un giustificato motivo.

Il contratto di smart working deve essere comunicato al ministero del Lavoro?

Gli accordi di lavoro agile devono essere comunicati al ministero del Lavoro, attraverso il portale Clic Lavoro. Non deve essere comunicato, però, tutto il contenuto del contratto, ma devono essere inviati soltanto i seguenti dati:

  • dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore;
  • rapporto di lavoro: tipologia (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato), data assunzione, posizione Inail, voci di tariffa Inail;
  • accordi di smart working: data di sottoscrizione, tipologia (a tempo indeterminato o determinato), durata in mesi;
  • dati di chi trasmette la comunicazione.

https://www.laleggepertutti.it/32177_smart-working-contratto-di-lavoro-agile

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