Il 25/05/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo UE32016/679: COME ADEGUARSI?
Entro la data del 25/05/2018 (data di entrata in vigore del Regolamento Europeo UE32016/679)
tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni, dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni
del Regolamento. Avranno quindi tempo fino al 24 maggio 2018 per ripensare i processi di
trattamenti e conformarli alle principali novità come le valutazioni di impatto e i sistemi di
certificazione e di notificazione delle violazioni. Nei casi in cui sarà necessario, le aziende dovranno
anche dotarsi di un Responsabile del Trattamento.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo riportiamo le principali novità introdotte dal
nuovo Regolamento:
1 – Individuazione dei soggetti a cui si applica il Regolamento
Prima = la normativa era applicabile nel luogo in cui aveva sede il Titolare del trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la legge applicabile è quella del soggetto i cui dati vengono
raccolti. Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno quindi soggetti alla normativa
europea anche se sono gestiti da società con sede fuori dall’UE.
2 – Dovere di documentazione e informazione
Prima = la documentazione era importante.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = principio dell’accountability (responsabilità verificabile),
secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e responsabili
e devono tenere documentazione di tutti i trattamenti effettuati. Chi non documenta, è soggetto
a possibili sanzioni: a prescindere dall’utilizzo che si fa dei dati, è sufficiente non avere i documenti
per essere perseguibili.
3 – L’informativa privacy
Prima = l’informativa era spesso lunga, incomprensibile e con richiami normativi complessi.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = l’informativa deve essere leggibile, comunicativa,
accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti
normativi. Deve essere fornita per iscritto (oralmente va bene SOLO se l’interessato è d’accordo e
la sua identità deve comunque essere comprovata con altri mezzi). Si propone anche l’utilizzo di
icone per rendere l’informativa leggibile anche da parte di chi non conosce la lingua. È sempre
necessario indicare una data entro cui cessa il trattamento del dato.
4 – Cambia il consenso
Prima = il consenso doveva essere libero, specifico e informato. Ci doveva essere un atto formale
per accettare il trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = il consenso deve essere libero, specifico, informato e
inequivocabile. Il consenso è valido se la volontà è espressa in modo NON equivoco, anche con
un’azione positiva: non ci deve essere per forza la casella di spunta, basta un testo in cui si informa
che proseguendo si accetta il trattamento dati con link all’informativa.
5 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Prima = si preparava il DPS.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzando
i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione dei rischi, stabilendo un piano per colmarli
e controllando annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. Quasi sicuramente il
nuovo documento sarà chiamato PIA: Privacy Impact Assessment.
5 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Prima = si preparava il DPS.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzando
i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione dei rischi, stabilendo un piano per colmarli
e controllando annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. Quasi sicuramente il
nuovo documento sarà chiamato PIA: Privacy Impact Assessment
6 – Abolizione della notificazione
Prima = si doveva informare il Garante che un soggetto sta trattando dati per una particolare
finalità. (ex art. 37 D.lgs. 196/2003)
Con il Nuovo Regolamento Europeo = non si dovrà più notificare il Garante, ma ogni anno l’azienda
dovrà redigere il privacy impact assessment, con il quale si considera effettuata la notifica.
7 – Il Data Protection Officer
Prima = il DPO non era una figura contemplata.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = bisogna istituire (per tutti gli enti pubblici e per aziende il
cui core business coinvolge trattamenti di natura rischiosa) un responsabile per la protezione dei
dati. Il DPO sarà una figura manageriale con rinnovo periodico, sarà referente del Garante e dovrà
avere requisiti e competenze elevate. Il DPO potrà essere sia un dipendente che un collaboratore
con regolare contratto.
8 – Privacy by design e Privacy by default
Prima = la privacy era un elemento conclusivo e finale.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la privacy deve essere vista come un elemento iniziale: devo
pensarci appena decido di raccogliere dati e predisporre alti livelli di privacy nel trattamento dati,
che potranno essere abbassati dal diretto interessato.
9 – Obbligo di segnalazione in caso di violazione dei dati
Prima = non era necessario comunicare violazioni nel trattamento dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nel caso di violazione del trattamento dati bisogna effettuare
una segnalazione al Garante entro 72 ore dall’evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna
informare anche i diretti interessati. Il mancato rispetto di quest’obbligo comporta sanzioni
penali. È possibile prevedere delle assicurazioni per coprire il costo di comunicare la violazione a
tutti gli interessati, definito Data Breach.
10 – Riconoscimento di nuovi diritti
Prima = pochi diritti che tutelavano l’interessato in merito alla gestione dei suoi dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nuovi diritti: diritto alla portabilità dei dati (posso
pretendere che il soggetto a cui ho concesso l’uso dei miei dati me li restituisca su un supporto
elettronico strutturato così che io possa farne ulteriore uso, anche presso un altro fornitore), diritto
a essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i miei dati.
Inoltre vi sono altre importati novità:
• Vengono introdotte le definizioni di “Dato Generico” e “Dato Biometrico”
• Introdotta la categoria del trattamento dati dei minori
• Introduzione della Contitolarità nel trattamento dei dati
• Introduzione del Diritto all’Oblio
• Introduzione della figura del Joint Controller
• Introduzione di requisiti più stringenti per trasferire dati verso Paesi Terzi
• Introduzione del principio dell’applicazione del diritto UE anche ai trattamenti di dati
personali non svolti nell’UE, se relativi all’offerta di beni e servizi ai cittadini UE o tali da
permettere il monitoraggio dei comportamenti dei cittadini dell’UE
• Istituzione del Comitato Europeo per la protezione dei Dati
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