La pensione posticipata non deve ridurre l’assegno

La pensione posticipata non deve ridurre l’assegno

03 agosto 2018

Con la sentenza 173/2018 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5, comma 1, della legge 233/1990 e dell’articolo 1, comma 18, della legge 335/1995.

Non hanno superato l’esame dei giudici le parti delle norme che, ai fini della determinazione delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo o misto nei confronti di un lavoratore che ha già maturato l’anzianità minima, non prevedono l’esclusione dal conteggio della contribuzione versata dopo aver raggiunto l’età minima se questa determina un trattamento meno favorevole.

 

Dunque va applicato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti il principio di neutralizzazione elaborato dalla Corte costituzionale in riferimento ai lavoratori subordinati (sentenza 307/1989).

La Corte d’appello di Trieste ha sollevato la questione di legittimità delle leggi 233/1990 e 335/1995 in quanto violerebbero l’articolo 3 della Costituzione «comportando una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento con i lavoratori subordinati nella parte in cui non prevedono l’applicazione anche i lavoratori autonomi del principio di “neutralizzazione” dei contributi “dannosi”».

Limite alla discrezionalità
La Consulta afferma che il principio di esclusione dei contributi “dannosi” cioè quelli che abbassano la pensione, «è chiamato ad assolvere la funzione di costituire un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta» del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile e vale anche per il reddito dei lavoratori autonomi. Seppur il sistema previdenziale sia improntato a logiche di solidarietà e non di mera corrispettività «risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all’attività lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l’entità della prestazione».

Bocciata la tesi dell’Inps secondo cui il lavoratore potrebbe andare in pensione e poi continuare l’attività per incassare successivamente supplementi di pensioni o pensioni supplementari. Secondo i giudici tale ragionamento è contraddittorio rispetto alla finalità degli interventi normativi adottati nel tempo con l’obiettivo di favorire la permanenza al lavoro con beneficio per la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.

La mancata applicazione del principio di neutralizzazione, esplicita la Corte costituzionale, determina danni sotto diversi profili al lavoratore: non percepisce i ratei pensionistici; non vede aumentare la pensione nonostante versi più contributi; ha una riduzione della pensione rispetto a quella calcolata alla maturazione del diritto. In sostanza subisce «un consistente pregiudizio patrimoniale, qualificabile sia in termini di lucro cessante che di danno emergente».

 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-07-23/la-pensione-posticipata-non-deve-ridurre-l-assegno-222340.shtml?uuid=AEgfO2QF

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