Crediti d’imposta trasformati in moneta fiscale

Crediti d’imposta trasformati in moneta fiscale

25 maggio 2020

La cessione dei crediti d’imposta potrebbe essere un modo per immettere velocemente liquidità nelle casse (vuote) delle imprese? L’opportunità è offerta dal decreto Rilancio, che ammette la possibilità di trasformare in “moneta fiscale” una serie di crediti d’imposta, permettendo alle imprese di monetizzarli più velocemente in caso di capienza dei debiti da versare mediante modello F24. In alternativa all’utilizzo diretto, pertanto, il credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro ovvero quello per l’adeguamento dei locali aperti al pubblico potranno essere ceduti a terzi (comprese banche, altri istituti di credito e intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione.

 
La cessione dei crediti d’imposta porta liquidità nelle casse delle imprese: l’art. 122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità - per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 - di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
I crediti cedibili sono:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto Cura Italia);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125 del decreto Rilancio).
I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24 senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e 250.000 euro; la quota non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Gli stessi cessionari, in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispondono soltanto dell’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona). Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019). Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo del canone pagato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Il credito d’imposta non è cumulabile con quello riconosciuto per il mese di marzo 2020 dal decreto Cura Italia.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese stesse, nel limite massimo di 80.000 euro.
Possono beneficiare del credito d’imposta gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Gli interventi per i quali è riconosciuto il credito sono quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, e comunque nel limite del costo sostenuto;
- utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro.
Uno o più decreti ministeriali individueranno ulteriori spese o soggetti aventi diritto al credito. Con provvedimento da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate definirà modalità e criteri di applicazione e fruizione del credito.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene previsto in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra riportati (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta:
- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito stesso, si rinvia all’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio.
Vengono infine abrogati gli articoli 64, D.L. n. 18/2020 e 30, D.L. n. 23/2020, che disciplinavano lo stesso credito.

Cessione delle detrazioni fiscali

Inoltre, l’art. 121 del decreto Rilancio introduce - sempre in via sperimentale, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (interventi per recupero del patrimonio edilizio, per l’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di pannelli solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici), di optare, alternativamente per:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- la trasformazione dell’importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione nel modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è utilizzato in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito non fruita nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Gli stessi cessionari, in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispondono soltanto dell’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
In altri termini, ammettendo la possibilità di cedere i crediti d’imposta, questi di fatto vengono monetizzati e trasformati in moneta fiscale.
 

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