Busta paga, divieto di pagamento in contanti dal 1° luglio, i chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro
28 maggio 2018
Il pagamento della busta paga, non potrà più essere effettuato in contanti dal 1° luglio 2018. Nasce da questa data, l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento rintracciabili.
Busta paga: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del lavoro
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. 4538/2018, ha fornito precisazioni in merito all’obbligo, decorrente dal 1.07.2018, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni mediante strumenti di pagamenti tracciabili e alle relative violazioni.
Il nuovo obbligo vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato a prescindere dalla durata e dalla modalità di svolgimento, nonché alle collaborazioni e ai contratti di lavoro in qualsiasi forma stipulati dalle cooperative con i propri soci. La violazione di tale obbligo non è diffidabile in quanto costituisce un illecito non materialmente sanabile.
Le modalità di pagamento ammesse per il pagamento della busta paga
Le modalità di pagamento ammesse sono:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
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